Contributo n. 1/2019

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza dell’11 dicembre 2018, nella causa C-493/17, ha statuito che il programma della Banca Centrale Europea (BCE) di acquisto dei titoli pubblici sul mercato secondario, con il precipuo scopo di mantenere nel medio termine l’obiettivo di un tasso di inflazione, nell’Eurozona, inferiore, ma prossimo, al 2%, è conforme al diritto dell’Unione Europea.

La causa origina da un rinvio pregiudiziale del Bundesverfassungsgericht (Corte Costituzionale tedesca), a seguito di un ricorso presentato al fine di far dichiarare la non conformità alla Grundgesetz (Costituzione della Repubblica Federale di Germania) delle decisioni del Consiglio Direttivo della BCE che hanno, a più riprese, autorizzato il programma di acquisto di titoli pubblici degli Stati membri dell’Eurozona sul mercato secondario. In particolare, i ricorrenti lamentavano il fatto che le decisioni della BCE non fossero conformi al diritto europeo, in quanto violavano il divieto di finanziamento monetario da parte della Banca Centrale Europea. Venivano, altresì, allegate presunte violazioni del principio di democrazia sancito nella Grundgesetz e, ergo, un pregiudizio all’identità costituzionale tedesca.

Ad avviso della Corte Suprema Europea, il programma di acquisto di titoli pubblici sul mercato secondario non travalica il mandato della Banca Centrale Europea, posto che è da inquadrarsi nell’ambito dei compiti di politica monetaria per la quale l’Unione Europea, e quindi la BCE, hanno competenza esclusiva con riferimento agli Stati membri dell’Eurozona. Per la Corte di Giustizia, è ammissibile da parte della BCE il ricorso a misure che possano avere effetti, anche indiretti, di politica economica senza che ciò si concreti in una violazione del diritto europeo quando le misure della BCE abbiamo quale obiettivo quello della ricerca, e del mantenimento, di tassi di inflazione inferiori, ma prossimi, al 2%, soprattutto in un contesto di crisi economica caratterizzato da un rischio di deflazione. La Corte ritiene, inoltre, che non risultino né l’esistenza di vizî di valutazione – con riferimento all’analisi economica compiuta da parte della BCE e delle Banche Centrali degli Stati membri dell’Eurozona, facenti parte del c.d. Eurosistema – in merito all’idoneità del programma di acquisto dei titoli pubblici a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di garantire la stabilità dei prezzi nell’Eurozona né che la decisione della BCE abbia violato il principio di proporzionalità.

La Corte di Giustizia Europea si pronuncia anche sulla legittimità del programma di acquisto dei titoli pubblici con riferimento al divieto di finanziamento monetario da parte della BCE e delle Banche Centrali degli Stati membri dell’Eurozona che, come noto, non possono finanziare direttamente gli Stati membri acquistando titoli pubblici sul mercato primario, mantenendo di tal guisa una forma di «pressione» su di essi affinché conducano politiche di bilancio sane.  Per la Corte, il programma della Banca Centrale Europea di acquisto di titoli pubblici sul mercato secondario è provvisto delle garanzie più idonee in quanto, da un lato, non vi è certezza per l’operatore privato, che acquista i titoli sul mercato primario, che detti titoli siano poi riacquistati da una Banca Centrale dell’Eurosistema e, dall’altro, tale programma non permette di creare alcun affidamento negli Stati membri dell’Eurozona, nella determinazione della propria politica di bilancio, in quanto la continuità del programma della BCE non è garantita. La Corte rileva, infine, che l’imposizione di limiti al volume mensile complessivo degli acquisti di titoli del settore pubblico, il carattere sussidiario del programma di acquisto, la ripartizione del montante degli acquisti tra le Banche Centrali degli Stati membri dell’Eurozona in proporzione alla sottoscrizione del capitale della BCE nonché i limiti di detenzione per emissione e per emittente costituiscano ulteriori garanzie affinché gli Stati membri non siano disincentivati dal perseguire politiche di bilancio virtuose.

Alberto Lucarelli

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