Contributo n. 3/2018

L’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa è sempre stato unanime nel propendere per l’inammissibilità dell’appello cumulativo, ancorché le sentenze impugnate avessero lo stesso contenuto e fossero pronunciate tra le stesse parti. L’indirizzo negativo nasceva, per un verso, dal principio per cui solo il giudice di secondo grado avesse il potere discrezionale di riunire i ricorsi connessi avverso più sentenze di primo grado, in virtù dell’economicità e della speditezza dei giudizi e per evitare il possibile contrasto tra i giudicati e, per altro verso, per l’assenza di norme processuali dedicate alla previsione di un’unica impugnazione contro più sentenze di primo grado.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5385 del 14/09/2018, ha ribaltato il consolidato orientamento in favore dell’ammissibilità dell’appello cumulativo, seguendo la scia di un’apertura giurisprudenziale in tal senso della Corte di Cassazione in materia tributaria, qualora ricorrano determinati presupposti. Essi sono rinvenibili nel requisito soggettivo della identità delle parti in causa e nel requisito oggettivo della comunanza o connessione delle questioni.

A consolidare il nuovo orientamento del Collegio ricorrono: il principio di economia processuale, teso a concentrare le controversie dinanzi allo stesso giudice, desumibile dagli artt. 24 e 11 della Costituzione; la regola che impone l’applicazione, anche nel processo amministrativo, in forza del “rinvio esterno” di cui all’art. 39 c.p.a, delle norme del codice di rito civile, in quanto compatibili, che valgono, dunque, a legittimare il giudice amministrativo di appello alla separazione delle cause ai sensi dell’art. 103, comma 2, c.p.c.; la generale possibilità di cumulare domande connesse, prevista all’art. 32 c.p.a., da ritenersi operante anche in appello; la possibilità, per il giudice di appello di pronunciare, ai sensi dell’art. 36 c.p.a., sentenza parziale quando decide alcune delle questioni e, conseguentemente, di scindere ufficiosamente l’impugnazione cumulativa avanzata dalle parti, nel caso in cui ritenga insussistenti i presupposti per emettere un’unica sentenza.

Margherita Esposito

Team responsabile dell’attività di formazione e aggiornamento normativo e giurisprudenziale

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