Contributo n. 2/2018

Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, i procedimenti amministrativi di competenza delle Pubbliche Amministrazioni, laddove non sia espressamente previsto un termine diverso, devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4577 del 26/07/2018, ha chiarito quali sono le conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento. Il Collegio, ferma la possibilità per gli interessati di promuovere ricorso avverso il silenzio ex art.117 c.p.a., ha sancito che alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo, atteso che il termine non sia qualificato come perentorio dalla legge, non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo, trattandosi, invece, di una regola di comportamento.

Infatti, proprio il dettato dell’art. 2 bis della legge n. 241/1990 prevede il risarcimento del danno ingiusto da parte delle Pubbliche Amministrazioni per l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione, correlando a tale inosservanza profili di responsabilità dell’Amministrazione, ma non riconduce il ritardo ad un vizio dell’atto, tale da mettere in discussione la legittimità dello stesso tardivamente adottato.

A sostegno del proprio dictum, il Collegio si rifà alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che, nella sentenza 21/09/2006, C-105/04, punto 42, ritiene che “il superamento del termine ragionevole di conclusione del procedimento (da computarsi di volta in volta alla luce della specifica disciplina di settore) possa costituire un motivo di annullamento delle decisioni che constatino la commissione di infrazioni soltanto qualora risulti provato che la violazione del principio del termine ragionevole ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate, ridondando in un vizio della funzione pubblica.” Possiamo ritenere, dunque, che al netto di tali ipotesi, il mancato rispetto dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole non inficia la validità dell’atto.

Margherita Esposito

Team responsabile dell’attività di formazione e aggiornamento normativo e giurisprudenziale

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