GIORNATA DI STUDIO 2019

L’amministrazione dell’emergenza: il caso Genova a un anno dall’evento

 

Gli aiuti e gli incentivi economici alle imprese colpite dall’emergenza

di Giosuè Giardinieri, Enrico Esposito e Matteo Ferro

Intervento pubblicato sulla Rivista Amministrazione in Cammino

 

Il decisore pubblico ha cercato di porre rimedio agli effetti negativi prodotti dal crollo del viadotto Polcevera di Genova sul sistema economico dell’area territoriale interessata con gli interventi urgenti e straordinari previsti agli articoli 3, 4 e 8 del decreto legge n. 109 del 28 agosto 2018 convertito con la legge di n. 130 del 16 novembre 2018. L’azione è stata mossa, in questa emergenza come nelle altre derivanti da catastrofi di fonte naturale, dal dovere di tutela dell’interesse economico delle imprese e degli operatori economici coinvolti nell’emergenza.
Gli interventi introdotti si articolano in misure in materia fiscale, sostegno in favore di imprese e operatori economici danneggiati in conseguenza dell’evento e istituzione della Zona franca urbana (ZFU), a dire il vero la misura più importante di stimolo che ha trovato spazio nel decreto.
In questa reazione alla catastrofe, caratterizzata da un certo carattere di eccezionalità e straordinarietà, il decisore pubblico ha attivato un impianto di misure che si possono definire quantomai ordinarie perché usualmente programmate per la gestione di emergenze conseguenza di calamità naturali (terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici eccezionali, ecc). Qui si rintraccia il carattere dell’innovatività della gestione dell’emergenza del decreto Genova ovvero la replicabilità di modelli di gestione economica oramai collaudati seppur modulati a fenomeni diversi. Nel programmare tali interventi, è stato tratto anche insegnamento dalle esperienze di gestione delle emergenze economiche dovute a
calamità occorse in Italia negli ultimi anni, per circostanziare azioni di stimolo al sistema economico locale e considerare l’attivazione di sole misure di sicuro effetto, ZFU per prima, che fossero compatibili con la disciplina degli aiuti di stato di derivazione europea. Per questa ragione tutti gli interventi sono stati rimessi alla regola degli aiuti de minimis, i quali, essendo di modesta entità (ciascun soggetto non può beneficiare di un ammontare non superiore a 200.000 euro per triennio), sono compatibili ipso jure con il mercato interno.

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