Caffè MIDA n. 9/2020

Semplificazione e innovazione digitale: il decreto-legge 76/2020

 

Il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, cd. “Decreto Semplificazioni” recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitalecontiene una serie di misure urgenti, volte a semplificare le procedure amministrative, in particolare quelle in materia di appalti pubblici, al fine di affrontare l’emergenza economica.

Quattro sono gli ambiti di intervento principali:

  • semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
  • semplificazioni procedimentali e responsabilità;
  • misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
  • semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

PRINCIPALI novità in materia di Contratti pubblici ed edilizia.

Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, è stata introdotta in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

La normativa di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, rispettivamente contratti pubblici sopra soglia e sotto soglia, infatti, è stata oggetto di interessanti deroghe e modifiche.

Le nuove norme del decreto oggetto di disamina prevedono:

  • l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
  • una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

L’art. 1 del decreto, al primo comma, prevede che salvo i casi in cui la procedura sia sospesa per effetto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi in specifici casi. Il mancato rispetto dei termini, la tardiva stipula del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale, ovvero, in caso di ritardo imputabile all’operatore economico, è causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

In merito alle procedure di gara di importo superiore alle soglie, una disciplina transitoria è contenuta all’art. 2 del citato decreto.

Si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro sei mesi. Il mancato rispetto di tale termine, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto.

Anche la fase della conclusione del contratto di appalto e quella della proposizione di ricorsi giurisdizionali sono stati interessati da importanti novità introdotte dall’art. 4 del Decreto.

Nel dettaglio, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni dall’aggiudicazione. Inoltre, la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto, ad eccezione del termine di 35 giorni successivo all’aggiudicazione e del termine di 20 giorni successivo alla proposizione di un ricorso con istanza cautelare.

PRINCIPALI novità in materia di semplificazioni procedimentali e responsabilità.

Per quanto riguarda le semplificazioni dei procedimenti amministrativi, alla luce della normativa di cui all’ art.  12, primo comma, le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese sulla base dei criteri per la misurazione dei tempi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Inoltre, si prevede l’inefficacia di tutti i provvedimenti adottati dall’amministrazione al di fuori dei termini previsti in materia di Conferenza dei servivi e in materia di SCIA, fatto salvo il potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 21-nonies, qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni.

Attenzione merita la modifica prevista al primo comma dell’art. 11 del Decreto in caso di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Alla luce della predetta normativa, il termine di conclusione del procedimento si sospende e non viene interrotto, in caso di successivo annullamento in giudizio del provvedimento negativo adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.

Sul fronte della responsabilità degli amministratori pubblici, fino al 31 luglio 2021, sarà in vigore la limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i funzionari siano chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive.

Principali misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale.

In merito alla cittadinanza digitale e allo sviluppo dei servizi digitali della PA, sono stati introdotti diversi strumenti di azione per citarne qualcuno,  l’accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta d’identità digitale (CIE) e tramite AppIO su smartphone; il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi; la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini; la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO; semplificazioni per il rilascio della CIE; una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari; la semplificazione della firma elettronica avanzata; il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici; regole omogenee per tutte le PA per gli acquisti informatici.

Semplificazioni in materia di imprese, ambiente e green economy.

In tema di sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy, il decreto introduce la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche; l’esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti; la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN); la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari; la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali; semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici; una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato; semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.

Per le imprese, si prevedono: la semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche; il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dell’agricoltura; la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile.

 

FONTI NORMATIVE

Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”

 

DOTTRINA

Ministero dello sviluppo economico, Dl Semplificazioni: le misure per le imprese, 17 luglio 2020

Camera dei Deputati, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, Dossier del 21 luglio 2020

Jorio Ettore, Cosi semplificazioni e rilancio si perdono nella babele dei decreti, Il Sole 24 ore Norme e Tributi Enti Locali & Edilizia, 21 luglio 2020

Iaselli Michele, Decreto semplificazioni: le novità in materia di digitalizzazione, Altalex, 21 luglio 2020

ASTRID, rassegna Amministrazione pubblica e semplificazione

 

Con il contributo di Francesca Favorito

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