Caffè MIDA n. 7/2020

Le misure fiscali per affrontare la pandemia

 

La diffusione della pandemia del COVID-19 ha prodotto in Italia l’interruzione forzata di molte attività produttive e commerciali, nonché una notevolissima riduzione della libertà di movimento dei cittadini. Sotto il profilo fiscale, il governo dell’emergenza ha richiesto l’adozione di numerose misure, miranti in primis ad alleviare le condizioni di difficoltà causate dalla contrazione dei ricavi. La produzione normativa del Governo ha seguito un’evoluzione coerente con l’incremento dei contagi: dopo il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, afferente ai soli undici comuni dove l’impatto del virus è avvenuto prima e con maggiore intensità, ovvero quelli rientranti nelle cosiddette “zone rosse”, è stato emanato il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 che, accanto a norme destinate alla totalità dei contribuenti, ha previsto interventi rivolti ai soli soggetti residenti nei territori degli undici comuni citati. In seguito all’acuirsi della pandemia è stato emanato il Decreto Cura Italia (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che dedica un titolo (il quarto) alle misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese. A questo ha fatto seguito il Decreto Liquidità (Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23), che affronta la materia tributaria nei capi IV e V.  Allo stato attuale, l’ultimo atto normativo del Governo che abbia avuto ripercussioni in ambito fiscale è il Decreto Rilancio (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), all’interno del quale il Titolo VI è incentrato sulle misure di natura fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha affiancato costantemente il Governo, adottando risoluzioni, circolari interpretative e vademecum per venire incontro alle esigenze dell’utenza, desiderosa di chiarimenti e istruzioni in merito alle novità fiscali. L’Agenzia ha altresì creato un portale ad hoc per l’emergenza, ove raccogliere la normativa e la prassi fiscale pertinenti (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus).

Si dà conto, nel seguito della trattazione, delle misure introdotte nel campo fiscale fino alla data odierna.

CERTIFICAZIONE UNICA E DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

L’emergenza ha anzitutto portato a rivedere alcune delle scadenze del calendario fiscale, anticipando di un anno l’entrata in vigore – originariamente prevista per il 2021 – delle modifiche apportate dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (ovvero il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124). Fra queste, il nuovo termine del 30 settembre per la presentazione della dichiarazione precompilata, in luogo del 23 luglio, e le nuove scadenze poste in capo ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati. Sono stati inoltre posticipati i termini per l’invio della certificazione unica agli interessati e all’Agenzia delle Entrate (dal 9 al 31 marzo, poi fino al 30 aprile 2020) ed è stata rinviata dal 15 aprile al 5 maggio 2020 la data entro la quale è richiesto all’Agenzia di rendere disponibile e modificabile la dichiarazione precompilata.

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Per ogni contribuente è stata disposta la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali, con un rinvio al 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni per il ritardo; ancora, per tutti i contribuenti è avvenuta la rimessione in termini per i versamenti dovuti alle pubbliche amministrazioni alla data del 16 marzo, con proroga dapprima fino al 20 marzo e quindi fino al 16 aprile.

Con riferimento alla sospensione dei versamenti, sono state assunte diverse disposizioni che hanno seguito inizialmente un criterio geografico (puntando a soccorrere i soggetti residenti negli undici comuni delle “zone rosse” e nelle province di Bergamo, Lodi, Cremona e Piacenza) ed economico, favorendo quei settori che, a livello nazionale, sono stati più colpiti dal lockdown (operatori turistici, gestori di teatri, di cinema, di musei, di attività di ristorazione, di parchi, di servizi di trasporto, associazioni sportive e gestori di impianti sportivi) e le categorie ritenute più vulnerabili, come le imprese e i lavoratori autonomi che avevano registrato nel 2019 ricavi inferiori ai 2 milioni di Euro.

Con l’acuirsi della pandemia è venuta meno qualsiasi differenziazione geografica e sono state adottate misure fondate su criteri esclusivamente economici, destinate agli operatori che abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, una contrazione del fatturato o dei corrispettivi pari al 50% o del 33% (a seconda che, nel 2019, abbiano registrato un volume di ricavi o compensi inferiore o superiore a 50 milioni di Euro).

Il Decreto Rilancio ha infine individuato nel 16 settembre 2020 la data per la ripresa di tutti i versamenti sospesi, senza l’applicazione di interessi o sanzioni, ammettendo anche la possibilità di richiedere una rateizzazione del versamento dovuto fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo. Per tutti i contribuenti che, pur potendo usufruire della sospensione, abbiano comunque versato imposte e contributi nei termini ordinari è stata introdotta una particolare menzione che si ritiene possa portare agli stessi contribuenti un ritorno d’immagine.

In relazione ai pagamenti dovuti all’agente della riscossione, è stata prevista la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione e in scadenza fra l’8 marzo e il 31 agosto 2020. Una sospensione che riguarda anche la notifica, nello stesso periodo, di nuove cartelle e di altri atti di riscossione. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Il Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Ciò non ha implicato la sospensione delle attività degli Uffici, ma solamente quella dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia richiesto ai propri uffici di evitare lo svolgimento delle attività citate fino al 31 maggio 2020, al fine di non favorire spostamenti fisici da parte dei contribuenti e dei loro rappresentanti, nonché del personale dipendente, che ove possibile ha lavorato in “modalità agile”. La sospensione dei termini citata ha coinvolto anche ulteriori attività, quali la trattazione delle istanze di interpello, di adempimento collaborativo, di accordi preventivi e di patent box, delle procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, nonché delle istanze di accesso all’anagrafe tributaria.

L’Agenzia delle Entrate ha assicurato l’erogazione dei servizi essenziali in modalità semplificata (richiesta di certificati, del codice fiscale e della tessera sanitaria, presentazione della dichiarazione di successione, registrazione di atti privati e richiesta di rimborsi fiscali). Ciò avviene attraverso l’area riservata presente nel sito dell’Agenzia, alla quale i contribuenti, una volta abilitati, possono accedere tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi o, più semplicemente, con le credenziali fornite dalla stessa Agenzia.

Con riferimento al processo tributario, il decorso dei termini processuali è stato sospeso dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e sono state rinviate d’ufficio tutte le udienze fissate all’interno dello stesso intervallo temporale. Un’ulteriore sospensione, con efficacia dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, ha interessato i termini per ottenere i requisiti necessari per il mantenimento dell’agevolazione prima casa.

Nessuna proroga è stata invece introdotta per la redazione degli inventari, in quanto si tratta di un’attività non connessa ad adempimenti tributari, per le comunicazioni di irregolarità e per i termini del ravvedimento operoso.

Inoltre, il Decreto Rilancio ha messo fine alla querelle nata in seguito all’emanazione del Decreto Cura Italia e alla previsione di una proroga automatica fino al 2022 dei termini di decadenza e prescrizione ricadenti nel 2020: il rinvio biennale era stato giudicato immotivato e irragionevole dalla dottrina e dai consulenti, che paventavano la rottura del rapporto di lealtà fra amministrazione finanziaria e contribuenti; d’altra parte, lo stesso Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini aveva chiarito, durante l’audizione presso la Camera dei Deputati, che la proroga mirava a sollevare i contribuenti dall’onere di ricevere ben 8,5 milioni di avvisi di accertamento in scadenza fra il 1° giugno e il 31 dicembre 2020. Espunto il rinvio biennale in sede di conversione in legge del Decreto Cura Italia, all’interno del Decreto Rilancio è stato previsto il rinvio a non prima del 1° gennaio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021 della sola notifica degli atti per i quali i termini di decadenza giungono a scadenza naturale nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020: ciò non esonererà l’amministrazione finanziaria dal compimento delle proprie attività di analisi, che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2020; concederà d’altra parte la possibilità di distribuire su un lasso di tempo più esteso la notifica degli atti già emessi.

ALTRE MISURE DI AGEVOLAZIONE

Fra le altre misure di agevolazione previste, si annoverano in primo luogo varie tipologie di crediti d’imposta:

  • per il canone di locazione versato per il mese di marzo 2020 per gli immobili rientranti nella categoria C/1 (ovvero negozi e botteghe) e per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in relazione ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo (credito d’imposta pari al 60% dell’importo dei canoni versati, anche cedibile a terzi);
  • per l’adeguamento dei luoghi di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento della diffusione del virus (credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute, anche cedibile a terzi);
  • per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute, fino a un massimo di 60.000 Euro per ciascun beneficiario, anche cedibile a terzi);
  • maggiorazione dell’aliquota di credito per gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo afferenti strutture produttive localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, fino a una percentuale massima del 45%;
  • per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico-ricettive, da bed & breakfast e da agriturismi (cosiddetto “tax credit vacanze”), nella misura massima di 500 Euro per un nucleo familiare di più di due persone, con ISEE non superiore a 40 mila euro;
  • per la ricapitalizzazione delle medie imprese (credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati entro il 31 dicembre 2020 fino a un massimo di 2 milioni di Euro, purché la partecipazione sia conservata fino al 31 dicembre 2023 e prima di tale data non siano distribuite riserve).

Sono state altresì introdotte le seguenti disposizioni:

  • è stata incrementata al 110% la detrazione per gli interventi realizzati fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e relativi all’efficientamento energetico, alla riduzione del rischio sismico, all’installazione di impianti fotovoltaici e a quella di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici; è stata poi prevista la possibilità di convertire le citate detrazioni e quelle per il recupero del patrimonio edilizio e delle facciate degli edifici esistenti in uno sconto, con l’accordo del fornitore, o in un credito d’imposta cedibile a terzi;
  • è stato previsto in via transitoria fino alla fine del 2020 l’azzeramento dell’aliquota IVA per le cessioni di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuali (successivamente, l’aliquota sarà pari al 5%);
  • sono state poste le basi per una revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA, strumenti che hanno sostituito gli studi di settore) per gli anni 2020 e 2021, in ragione della situazione emergenziale;
  • è stato cancellato definitivamente, senza sospensioni, il pagamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto 2020 dell’IRAP per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi inferiore a 250 milioni di Euro nel 2019 (esclusi gli intermediari finanziari, le società di partecipazione, le imprese di assicurazione e le amministrazioni pubbliche; di tale disposizione beneficeranno circa 2 milioni di imprese, per un taglio delle imposte complessivamente pari a quasi 4 miliardi di Euro).

FATTISPECIE RINVIATE AL 2021

La situazione di incertezza creatasi con la diffusione del virus ha reso necessario il rinvio al 2021 di alcune novità che avrebbero dovuto spiegare i propri effetti già nel corso del 2020: la cosiddetta “lotteria degli scontrini”, l’obbligo di adeguare i registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e l’applicazione di sanzioni, l’attività di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’avvio della procedura di liquidazione automatizzata dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Con la pandemia del COVID-19 ha subìto un ritardo anche il negoziato in sede OCSE finalizzato alla definizione di una “digital tax” unificata: se, a inizio 2020, era lecito aspettarsi il raggiungimento di un accordo nella seconda parte dell’anno, adesso è ragionevole prevedere che un’intesa non sarà ottenuta prima del 2021.

 

FONTI NORMATIVE

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti  di  sostegno  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27

Vademecum “Cura Italia”

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”

Vademecum “Liquidità imprese”

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Vademecum decreto Rilancio

 

DOTTRINA

Basilavecchia Massimo, Il Fisco, tra riforme ed emergenza, IPSOA Quotidiano, 7 marzo 2020

Caprino Maurizio, Decreto rilancio, la guida completa alle novità fiscali, Il Sole 24 Ore, 22 maggio 2020

Cinieri Saverio, Versamenti fiscali e contributivi: come cambia il calendario del 2020, IPSOA Quotidiano, 25 maggio 2020

Della Valle Eugenio, Alcune coordinate dell’emergenza Covid 19 nell’ordinamento tributario, Il Fisco, n. 16/2020, 20 aprile 2020

Tundo Francesco, Proroga incondizionata dei termini degli accertamenti fiscali per fronteggiare l’emergenza sanitaria, Il Fisco, n. 16/2020, 20 aprile 2020

 

Con il contributo di Giulio Agamennone

Leave a Comment