Caffè MIDA n. 1/2020

 

Siamo lieti di presentarvi la rubrica Caffè MIDA, il nostro nuovo progetto redazionale nel quale abbiamo deciso di convogliare le attività di studio e ricerca che svolgiamo. Caffè MIDA si propone di presentare un approfondimento giuridico su specifici ambiti del diritto amministrativo e costituzionale. Lo strumento editoriale offre un breve commento al tema scelto e comprende una raccolta di fonti normative e dottrinali da poter consultare.

In contiguità con la particolare situazione che vive oggi il Paese, abbiamo voluto incentrare il nostro primo lavoro sul tema degli appalti pubblici e sulle disposizioni assunte in materia dal nostro Governo a fronte dell’emergenza COVID-19.

 

APPALTI PUBBLICI – INTERVENTI SULLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NELLE SITUAZIONI CONNESSI CON L’EMERGENZA COVID-19. SOLUZIONI RAPIDE E INTELLIGENTI?

 

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto misure urgenti per fronteggiare e contrastare l’emergenza connessa al diffondersi dal virus COVID-19. Di seguito si elencano le disposizioni del Decreto “Cura Italia” che hanno interessato maggiormente il settore degli Appalti e contratti pubblici.

Articolo 72 “Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese”

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

2. In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull’internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del COVID-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.(…)

La disposizione in esame ha previsto l’estensione dell’ambito applicativo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 50 del 2016 per i contratti di forniture, lavori e servizi connessi al contenimento degli effetti negativi sull’internazionalizzazione, fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 75 “Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese”

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Decreto Cura Italia, per gli acquisti destinati allo sviluppo dei sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese, autorizza le amministrazioni aggiudicatrici (come definite dall’art. 3 del Codice dei Contratti Pubblici), nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la CONSOB e la COVIP ,sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: (i) beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service); nonché (ii) servizi di connettività, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’art. 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete, nonché agevolare l’accesso ai servizi medesimi da parte de cittadini e delle imprese.

Articolo 86 “Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19”

1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale  del COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000  nell’anno  2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione  e  di rifunzionalizzazione delle strutture  e  degli  impianti  danneggiati nonché per l’attuazione delle misure  di  prevenzione  previste  dai protocolli di cui all’art. 2, comma 1, lettera  u)  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020.

2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente  articolo  si provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto,  ai fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell’ambito  del  programma «Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a  euro  10.000.000  ai sensi dell’articolo 126.

La disposizione in commento prevede che, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzato l’affidamento diretto dei lavori di somma urgenza e di protezione civile ai sensi dell’articolo 163 del Codice dei Contratti Pubblici, per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di ripristino della funzionalità delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l’attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all’art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020.

Articolo 91 “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”

1. All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

– All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice,”.

Modificando l’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, la disposizione in esame consente l’erogazione dell’anticipazione del prezzo anche nel caso di consegna in via d’urgenza.

Articolo 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura   organizzativa   idonea   ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

2. Tutti i   certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020“.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché’ dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e   altre   indennità   da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché’ di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Articolo 120 “Piattaforme per la didattica a distanza”

1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l’anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:   a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire  alle  istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente  di  piattaforme  e  di strumenti  digitali  utili  per  l’apprendimento  a  distanza,  o  di  potenziare quelli già in dotazione,  nel  rispetto  dei  criteri  di accessibilità per le persone con disabilità;    b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione  degli studenti meno  abbienti,  in  comodato  d’uso,  dispositivi  digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di  cui  alla  lettera a), nonché’ per la necessaria connettività di rete;    c) per  5  milioni  di  euro  nel  2020,  a  formare  il  personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all’articolo 1, comma 12 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti   strumenti, le   istituzioni    scolastiche    provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Limitatamente  all’anno  scolastico  2019/2020,  al   fine   di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie  e nelle  scuole  secondarie  di  primo  grado  la  funzionalità  della strumentazione informatica,  nonché’  per  il  supporto  all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza,  le  predette  istituzioni scolastiche  sono  autorizzate  a  sottoscrivere  contratti  sino  al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000  unità,  anche  in  deroga  ai  limiti  di  cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.

6. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per l’anno 2020 di euro, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l’anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n.228 per tutte le istituzioni scolastiche è stato prescritto l’obbligo, per qualsiasi tipologia di beni e servizi di cui necessitino, di fare ricorso prioritario agli strumenti d’acquisto “convenzioni o accordi quadro” messi a disposizione da Consip s.p.a.e che-ove tale procedura risultasse impraticabile-in base al combinato disposto dell’art.1, comma.512 della Legge di 28 dicembre 2015, n.208-di Stabilità 2016 -dell’art.1, comma 130, della Legge 31 dicembre 2018, n.145 -di Bilancio 2019-del D.L. 18 aprile 2019 n.19 c.d. “Sblocca Cantieri” convertito in legge con modificazioni dall’art.1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n.55-vige per le stesse, l’obbligo di utilizzare la piattaforma di e-procurement MePA per gli acquisti di beni, servizi o materiali informatici e/o di materiali e servizi di connettività di qualsiasi importo di gara inferiore alla soglia comunitaria(attualmente e fino al 31 dicembre 2021 pari ad euro 139.000,00). Alla luce dell’art 120 d.l. in commento le Istituzioni dovranno avvalersi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del MePa. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno provvedere all’acquisto “[…] anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

 

FONTI NORMATIVE

Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19” (2020/C 108 I/01)

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Delibera dell’ANAC n. 312 del 9 aprile 2020

Atto di segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020 concernente l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 così come modificato dal decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020 nel settore dei contratti pubblici

Delibera dell’ANAC n. 268 del 19 marzo 2020 “Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità”

Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 marzo 2020 “Applicazione dell’articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

Circolare dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2020 “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti.”

 

DOTTRINA

Torchia Luisa, La triste storia del decreto invisibile (al 3 aprile 2020), IRPA, 3 aprile 2020

Torchia Luisa, Tre priorità per una nuova disciplina degli appalti pubblici (e una postilla), IRPA

Frangipane Umberto, Gli appalti pubblici al tempo della pandemia, Osservatorio emergenza Covid-19, Federalismi.it, Paper del 08 aprile 2020

Di Leo Andrea, Art. 103 del DL cura Italia e sospensione delle procedure di gara: la posizione dell’ANAC, Legal Teams, 14 aprle 2020

Aurelio Bruno, La comunicazione della commissione europea per la crisi COVID-19 del 1 aprile 2020 e le procedure negoziate senza pubblicazione di bando: giurisprudenza e recenti problematiche, Diritto&Diritti, 14 aprile 2020

Gare e COVID, istruzioni per l’usso, Applti & Contratti, 17 aprile 2020.

Mazzei Gabriella, Conseguenze economiche della pandemia da Covid-19: necessità di misure coordinate a livello europeo e di un più incisivo ruolo dei poteri pubblici rispetto ai mercati, Amministrativamente, fascicolo n. 1/2020

 

Con il contributo di Francesca Favorito, Giuseppe Bertini e Giosuè Giardinieri

One Thought to “Caffè MIDA – Appalti pubblici per l’emergenza”

  1. Giuseppina

    Complimenti Francesca!

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