Contributo n. 3/2019

Commento alla sentenza 7 settembre 2018 n. 21902 della Suprema Corte di Cassazione

Nel caso in esame un dipendente del Ministero della Giustizia, inquadrato nella posizione economica C1, ha presentato ricorso per ottenere il risarcimento dei danni da perdita di chances causati dal fatto che il Ministero non abbia dato corso alla procedura di riqualificazione per la copertura di posti nella posizione economica C3.

L’art. 20 del CCNL del Comparto Ministeri 1998/2001 ha demandato alla contrattazione collettiva integrativa la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di riqualificazione dei pubblici dipendenti, sulla base di quanto previsto dall’articolo 15, consistenti nel passaggio interno tra aree diverse o all’interno della stessa area. Il collegato contratto collettivo integrativo ha fissato, inoltre, tali criteri agli artt. 16, 17 e 18, ma le procedure poste in essere dalle parti collettive sono state dichiarate nulle dal giudice ordinario e dal giudice amministrativo per illegittimità dei criteri selettivi. In questa incertezza, il Ministero della Giustizia, ente resistente nel presente giudizio, non ha proceduto allo svolgimento delle procedure di riqualificazione, tanto da risultare, secondo il ricorrente, colpevole di inerzia.

Il ricorso presentato si fonda sulla violazione di due presupposti di diritto: 1) che il Ministero non abbia attuato la disciplina contrattuale che attribuisce al lavoratore un presunto diritto alla riqualificazione; 2) che il Ministero non abbia applicato a tutti i suoi dipartimenti l’art. 15 del CCNL in base al quale i passaggi fra le aree avvengono mediante procedure selettive.

Ebbene, la Corte Suprema, con sentenza n. 21902 del 2018, ha rigettato il ricorso adducendo due motivazioni interconnesse. In primo luogo, la Corte ha stabilito che non esiste nessun diritto alla riqualificazione del dipendente pubblico in quanto le previsioni del CCNL hanno carattere programmatico e non precettivo, per cui il comportamento del Ministero è legittimo, stante l’incertezza dell’ordinamento. Inoltre, ribadendo quanto pronunciato con l’ordinanza n. 30872 del 2017, la Corte ha affermato che per dichiarare ammissibile il ricorso è necessario che siano presentate allegazioni tali da dimostrare che il lavoratore avrebbe avuto la concreta possibilità di superare le procedure eventualmente espletate. In caso contrario, non è stato recato alcun danno da perdita di chances per inadempimento del datore di lavoro pubblico dall’obbligo di organizzare procedure selettive di riqualificazione. Infine, la Corte ha affermato che la richiesta di risarcimento del danno collegata ad una presunta tale violazione, obbliga “il singolo dipendente di provare, in modo presuntivo, il nesso di casualità tra l’inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore”.

Giosuè Giardinieri

Responsabile dell’attività di promozione

One Thought to “Non esiste il danno al dipendente pubblico per presunta perdita di chances nelle progressioni verticali”

  1. Notabile Potito

    Very intersting!

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