Contributo n. 2/2019

Con Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, il Legislatore ha rivisto la materia degli affidamenti di lavori pubblici sotto soglia compresi tra 40.000 euro e 150.000 euro disciplinati dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La legge n. 145/2018 al comma 912 dell’art. 1 prevede la possibilità di derogare, in via temporanea, alle disposizioni del codice dei contratti pubblici in tema di affidamenti sotto soglia di rilevanza europea disponendo che: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.” 

Entrata in vigore il primo gennaio, la norma introduce fino al 31 dicembre 2019 una deroga alle citate previsioni del codice dei contratti pubblici, elevando la soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro e riservando la procedura negoziata, previa consultazione e ove esistenti, di almeno dieci operatori economici ai lavori da 150.000 euro fino a 350.000 euro.

Attualmente il codice dei contratti pubblici disciplina gli affidamenti di lavori inferiori alla soglia di rilevanza europea in:

  • per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);
  • per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);
  • per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).

Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti che non intendano ricorrere alle procedure ordinarie possono procedere all’affidamento di lavori: 

  • di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto su consultazione di 3 operatori economici, se esistenti;
  • di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro mediante procedura negoziata su consultazione di almeno dieci operatori economici, se presenti.

Per consultare gli aspetti segnalati la Camera dei Deputati ha pubblicato sul proprio sito un dossier dedicato.

Giosuè Giardinieri

Responsabile dell’attività di promozione

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