Caffè MIDA n. 12/2020

La Plenaria interviene sul tema dell’accesso civico “difensivo” nel processo civile

Cons. St., A.P., 25 settembre 2020, n. 19

 

L’Adunanza Plenaria dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, mediante la pronuncia n.19 del 2020, ha preso posizione in merito al contrasto sorto tra l’istituto del diritto d’accesso “difensivo”, disciplinato dall’art. 24 c. 7 della legge 241/90, ed il contenuto degli art. 210, 211 e 213 del c.p.c., riguardante il modus di esibizione e acquisizione degli elementi probatori nel corso di un procedimento civile.

La vicenda in esame trae origine da una causa di separazione giudiziale e mantenimento, in pendenza della quale era stata presentata una richiesta di accesso agli atti fiscali, patrimoniali e reddituali di uno dei due coniugi, in possesso dell’anagrafe tributaria.

La contrapposizione ha riguardato due differenti interpretazioni del suddetto diritto d’accesso: la prima, propugnata dalle sentenze n. 2472/2014, n. 5347/2019 e n. 5910/2019, favorevole al suo esercizio per la difesa di propri interessi giuridici, indipendentemente dalle disposizioni previste dal codice di procedura civile; la seconda, rinvenibile nella sentenza n. 3461/2017 della Quarta Sezione, che ritiene inutilizzabile l’istituto in questione a fronte dell’iter di acquisizione delle prove richiesto dalla disciplina processuale civilista.

L’Adunanza Plenaria, dopo aver illustrato le finalità del diritto d’acceso previste dalla legge 241/90 e averle messe in correlazione con le disposizioni del c.p.c. in esame, ha enunciato i seguenti principi:

(i) “Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990″;

(ii) “L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.”;

(iii) “L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia”;

(iv) “L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia”.

 

DOTTRINA

Donati R., I documenti dell’anagrafe tributaria sono documenti amministrativi ai fini dell’accesso difensivo degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990!

Donati R., Accesso agli atti: i documenti dell’anagrafe tributaria sono documenti amministrativi ai fini dell’accesso difensivo degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990!

 

Con il contributo di Giuseppe Bertini

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