Caffè MIDA n. 8/2020

aiuti di stato ed emergenza covid-19

 

Come è noto, qualsiasi intervento a favore delle imprese che procuri loro un vantaggio rispetto alle normali condizioni del mercato, se effettuato con risorse di origine pubblica, costituisce, in principio, aiuto di Stato e, in quanto tale, è incompatibile con il mercato interno, salvo che non rientri in una delle deroghe stabilite genericamente dal secondo e dal terzo comma dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione e tradotte in regole puntuali dalla Commissione europea.

Tali regole hanno lo scopo di interpretare i principi formulati nel trattato, tenendo conto delle mutevoli condizioni del mercato e degli interessi generali dell’Unione e sono oggetto di un periodico aggiornamento.

Fra le altre situazioni che consentono una deroga al divieto generale, il Trattato prevede due ipotesi che si riferiscono a situazioni di carattere eccezionale, cui ci si può richiamare in situazioni di emergenza: quella della calamità naturale o di altro evento eccezionale (art. 107, par. 2, b) e quella del “grave turbamento dell’economia di uno Stato membro” (art. 107, par. 3, b).

Quando ci si è trovati di fronte all’emergenza COVID-19, la Commissione europea, percepito il pericolo non solo sanitario ma anche e soprattutto economico per gli Stati membri, ha adottato una serie di documenti con i quali ha stabilito deroghe eccezionali e transitorie alle regole normalmente vigenti.

Per quel che riguarda lo specifico problema degli aiuti di Stato, essa ha adottato – a tutt’oggi – tre Comunicazioni, con le quali ha individuato alcune modalità di intervento che gli Stati avrebbero potuto disporre, previa sua autorizzazione. La Comunicazione è un atto cosiddetto atipico, da cui non derivano direttamente diritti ed obblighi; essa stabilisce condizioni nel rispetto delle quali un aiuto può essere dichiarato compatibile, ma la possibilità per uno Stato di porlo in essere è subordinata alla preventiva notifica e alla specifica autorizzazione dell’organo di controllo europeo. In altre parole, nessuno Stato membro può adottare misure pur rispettose dei principi sanciti nella Comunicazione senza esserne stato autorizzato dalla Commissione.

Così per far fronte alla crisi la Commissione europea ha adottato il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19.

Il quadro temporaneo si basa su un “approccio orizzontale”: la Commissione si è limitata a stabilire dei criteri generali di compatibilità degli aiuti, lasciando agli Stati membri l’individuazione dei settori nei quali intervenire (ad eccezione di regole ad hoc per l’ambito sanitario e di produzione di materiale medico).

La prima Comunicazione è del 19 marzo successivamente modificata e ampliata con ulteriori Comunicazioni del 3 aprile e dell’8 maggio.

La deroga alla quale si riferiscono tutte le misure ipotizzate e dichiarate compatibili dalla Commissione nelle Comunicazioni in oggetto è quella contemplata dall’art. 107, 3, b), ai sensi della quale, come si è accennato, “possono considerarsi compatibili … gli aiuti destinati … a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”.

Le procedure seguite dalla Commissione sono più rapide e flessibili, infatti la maggior parte dei regimi di aiuto notificati dagli Stati membri, hanno ricevuto un’autorizzazione anche nel giro di  due o tre giorni al massimo. Le Comunicazioni prevedono che gli aiuti in esse contemplati possono essere concessi fino al 31 dicembre 2020 salvo proroghe che potrebbero essere disposte qualora se ne ravvisasse la necessità.  

Il 31 dicembre 2020 rappresenta la data limite per la concessione dei singoli aiuti, non quella per l’adozione delle misure di aiuto da parte delle amministrazioni nazionali (che deve necessariamente precedere), né quella per l’erogazione degli aiuti concessi.

Diverse sono le tipologie di aiuto che la Commissione ritiene compatibili con il mercato interno, si parla di aiuti diretti sotto varie forme, sovvenzioni, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili, garanzie pubbliche, prestiti agevolabili.

Di particolare interesse gli aiuti di cui alla sezione 3.1, 3.2 e 3.3 della Comunicazione, vale a dire aiuti di importo limitato (sovvenzione, garanzie, prestiti agevolati) il cui importo massimo complessivo non può, a prescindere dalla loro forma, non può superare, per impresa, gli 800.000 euro. Tale importo è ridotto a 120.000 euro per le imprese del settore della pesca, acquacoltura e trasformazione di prodotti ittici ed a 100.000 euro per le imprese agricole (attività primaria) ed aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti che potranno essere concesse con copertura del rischio fino al 100%, per un importo massimo del prestito garantito di 800.000 euro.

NOTIFICHE AD OMBRELLO

Nell’ambito del quadro temporaneo alcuni Stati membri hanno attivato meccanismi di “notifica ad ombrello”, che nello specifico prevedono la notifica, da parte di un unico soggetto, delle cornici entro cui sarà possibile attivare misure nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso quadro temporaneo.

Questo meccanismo, già adottato da alcuni paesi, consente di evitare, alle amministrazioni che decidono di attivare misure di aiuto, di doverle notificare singolarmente, sempre che le stesse rientrino nella cornice predefinita del regime ad ombrello notificato. Questa forma snellisce la procedura nel suo complesso, evitando ai soggetti che istituiscono regimi di aiuti sotto il Quadro temporaneo di procedere a notifiche singole, benché semplificate, e rende più rapida la possibilità di passare effettivamente alla concessione degli aiuti una volta notificato e approvato dalla Commissione il regime “ombrello”.

Nel caso dell’Italia, il soggetto individuato per la predisposizione e conseguente notifica dei regimi ombrello è il Dipartimento per le Politiche Europee, con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’Italia ha adottato il regime quadro SA.57021 Italy, Regime Quadro – COVID 19.

Il provvedimento è stato adottato nell’ambito del Capo II “Regime quadro della disciplina degli aiuti” del DL 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.128 del 19-5-2020- Suppl. Ordinario n. 21), c.d. “DL Rilancio”

Il Capo II “Regime quadro della disciplina degli aiuti” del DL Rilancio istituisce un regime quadro sulle misure adottate nell’ambito del Quadro Temporaneo, che al fine di consentire il rispetto degli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all’emergenza COVID-19, una volta notificato e autorizzato dalla Commissione europea, consentirà alle amministrazioni di procedere alla concessione di aiuti, a condizione che gli stessi (i) rientrino fra quelli approvati dalla Commissione europea, (ii) rispettino le condizioni dettate dalla Commissione in applicazione del Quadro Temporaneo e (iii) rispettino gli ulteriori specifici limiti e condizioni previsti da ciascun regime-quadro.

Possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, nell’ambito del Regime Quadro, le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Altri enti territoriali e le Camere di commercio

Il soggetto (es. Camera di commercio) può attivare regimi di aiuto coerenti con il DL Rilancio posizionandosi «sotto l’ombrello» del Regime quadro senza dover procedere a notificare singolarmente le misure di aiuto attivate.

La preventiva autorizzazione della Commissione ricomprende quindi tutte le successive misure che saranno adottate dalle amministrazioni concedenti, sempre che le stesse rientrino nella cornice predefinita del regime quadro notificato (SA.57021)

 

FONTI NORMATIVE

Commissione europea, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (GUUE C 91I del 20 marzo 2020)

Commissione europea, Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (GUUE C 112I del 04 aprile 2020)

Commissione europea, Amendment to the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (C(2020) 3156 final)

State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 Regime Quadro

 

DOTTRINA

Camera dei Deputati, Gli aiuti di Stato nell’attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE, 24 giugno 2020

Danelli RIccardo, Le novità disciplinari della Commissione europea in materia di aiuti di Stato alla luce dell’emergenza Covid-19, IUS in iitnere, 26 aprile 2020

GOP, La Commissione europea potenzia il quadro normativo per gli aiuti di Stato, 6 aprile 2020

 

Con il contributo di Anna Miele

Leave a Comment