Caffè MIDA n. 4/2020

 

Requiem nel dialogo fra le corti?

 

La Corte Costituzionale Federale tedesca (Bundesverfassungsgericht), con una sentenza del 5 maggio 2020, torna a pronunciarsi, in maniera definitiva, sulla controversia avente ad oggetto la compatibilità con la Carta Costituzionale tedesca del programma della Banca Centrale Europea (BCE) di acquisto di titoli degli Stati membri dell’Unione Europea sul mercato c.d. secondario, denominato Programma di Acquisto del Settore Pubblico (PASP), PSPP nell’acronimo inglese.

Il giudice delle leggi tedesco ha statuito l’illegittimità costituzionale dell’omessa contestazione, da parte del Governo Federale e del Bundestag (Camera dei Deputati Federale), delle decisioni del Direttorio della BCE relative all’adozione ed alla successiva gestione del PASP nonché dell’omessa valutazione di tale misura ai sensi del principio di proporzionalità di cui all’art. 5 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). In merito alla seconda questione sottoposta al proprio vaglio — relativa al divieto di finanziamento degli Stati membri da parte della BCE ai sensi dell’art. 123 del TFUE, nel caso di specie attraverso il PASP — la Corte Costituzionale Federale non ha, invece, ravvisato profili antigiuridici. Il parametro di costituzionalità è rappresentato dal rispetto dei principi fondamentali iscritti nella Carta Costituzionale tedesca (Grundgesetz). 

La controversia de qua aveva determinato, nel dicembre 2018, il pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito di rinvio pregiudiziale proprio del giudice delle leggi tedesco. La questione pregiudiziale verteva su tre profili: il divieto di finanziamento degli Stati membri da parte della BCE, le attribuzioni in materia di politica monetaria della BCE, il conflitto potenziale con le competenze degli Stati membri in materia di politica economica. La Corte di Giustizia aveva statuito che la BCE, con il citato programma di acquisto di titoli, non aveva violato né il mandato attribuitole dai Trattati in materia di politica monetaria né aveva finanziato direttamente gli Stati membri (cfr. contributo Allievi MIDA 1/2019).

Tuttavia, la Corte Costituzionale Federale tedesca, pur riconoscendo, apparentemente, che alla Corte di Giustizia è attribuito il compito di interpretare il diritto dell’Unione e di assicurare la funzione nomofilattica, in virtù dell’art. 19 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) e dell’art. 267 del TFUE, ritiene tuttavia che, qualora il Giudice Europeo non applichi principi metodologici riconosciuti nell’interpretazione del diritto europeo, e le decisioni così risultanti siano arbitrarie da un punto di vista oggettivo, possa svincolarsi dalla decisione della Corte Europea. Nel caso di specie, la Corte tedesca contesta che il Giudice Europeo non abbia preso in sufficiente considerazione il principio di proporzionalità che regola i rapporti tra Unione Europea e Stati membri e, in particolare, la proporzionalità tra il programma di acquisto titoli e gli obiettivi di politica monetaria, da un lato, e che non abbia completamente apprezzato le implicazioni di politica economica del programma di acquisto dei titoli, dall’altro; la politica economica, a differenza di quella monetaria per la quale è competente la BCE, rientra, invece, tra le potestà degli Stati membri. Di conseguenza, sempre ad avviso della Corte tedesca, non è stata effettuata un’analisi completa circa il fatto che la BCE abbia travalicato o meno le proprie attribuzioni.

Per tali considerazioni, la Corte Costituzionale Federale tedesca considera di dover procedere essa stessa alla valutazione circa il PASP ed alla sua compatibilità con i principî di proporzionalità e di attribuzione, così come definiti dal diritto primario dell’Unione. Ad avviso dei giudici tedeschi vanno, dunque, soppesati gli obiettivi di politica monetaria della BCE con gli effetti di politica economica collegati all’adozione del programma di acquisto titoli e laddove la Banca Centrale persegue solo i suoi scopi di politica monetaria, in termini di raggiungimento di tassi d’inflazione inferiori, ma prossimi, al 2%, senza tener conto degli effetti e delle implicazioni in materia di politica economica, non rispetta il principio di proporzionalità. Conseguentemente, le decisioni del Direttorio della BCE sul PASP devono ritenersi eccedenti le attribuzioni della stessa Banca Centrale in materia di politica monetaria.

La Corte, conclusivamente, ritiene che il Governo Federale tedesco ed il Bundestag debbano agire contro il programma di acquisto titoli nella sua forma attuale e debbano richiedere al Direttorio della BCE di effettuare, entro un termine di tre mesi, una valutazione circa la proporzionalità tra obiettivi di politica monetaria ed implicazioni di politica economica con riferimento al programma di acquisto titoli iniziato a partire dal 2019. Decorso inutilmente il termine di tre mesi, la Banca Centrale tedesca, Bundesbank, non potrà più partecipare all’applicazione delle decisioni della BCE riguardo al programma e dovrà procedere alla vendita dei titoli già acquistati.

 

FONTI NORMATIVE

Sentenza Corte Costituzionale Federale tedesca, Sez. II, 05/05/2020, causa n. 2 BvR 859/15

Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. GS, 11/12/18, C-493/17

Ordinanza Corte Costituzionale Federale tedesca, Sez. II, 18/07/17, causa n. 2 BvR 859/15

Decisioni del Direttorio della BCE del 04/02/15 (UE) 2015/774, relativa all’adozione del PASP e successive decisioni: 05/11/15 (UE) 2015/2101, 16/12/15 (UE) 2015/2464, 18/04/16 (UE) 2016/702, 11/01/17 (UE) 2017/100.

Comunicato della Direzione Comunicazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 08/05/2020

Dichiarazione della Presidentessa della Commissione Europea, Ursula Albrecht von der Leyen del 10/05/2020

 

DOTTRINA

Galetta Diana-Urania, Karlsruhe über alles? Il ragionamento sul principio di proporzionalità nella pronunzia del 5 maggio 2020 del BVerfG tedesco e le sue conseguenze, in Federalismi, 07/05/2020

 

Con il contributo di Alberto Lucarelli

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