Contributo n. 3/2020

Oneri di sicurezza aziendale e soccorso istruttorio

Articolo pubblicato sulla Rivista Cammino Diritto del 7 aprile 2020 

L’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici e delle concessioni, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, qualifica come requisito essenziale dell’offerta economica l’indicazione degli oneri di manodopera e sicurezza aziendale. Nonostante però la presenza di tale norma, è stata discussa dalla giurisprudenza la possibilità di poter far ricorso, in caso di omessa indicazione di tali oneri, al c.d. soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016. Del contrasto giurisprudenziale in materia è stata investita l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato prima, e la Corte di Giustizia UE, poi, le quali hanno stabilito che la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza aziendale nell’offerta economica comporti l’automatica esclusione dei soggetti dalla procedura di gara, senza la possibilità, quindi, di ricorrere all’istituto ex art. 83, comma 9. Infine, il 2 aprile 2020, è nuovamente intervenuta l’Adunanza Plenaria, la quale, chiamata a giudicare ancora sull’applicazione del soccorso istruttorio nel caso di omessa indicazione degli oneri aziendali, con la sentenza n. 7, ha confermato il proprio orientamento in materia.

Carmela Incarnato

Associato ordinario

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