Caffè MIDA n. 2/2020

 

Smart working nella Pubblica amministrazione. Tra innovazione e responsabilizzazione

 

Lo smart working è una “nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati”, riprendendo in questo caso la definizione che già nel 2015 ne dava l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano.
Introdotto come misura volta ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l’art. 18 della legge n. 81/2017 lo definisce come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. Il terzo comma precisa che le disposizioni normative si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

I caratteri essenziali di questa particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro sono i seguenti:

  • è una prestazione di lavoro subordinato flessibile che consente al dipendente di eseguire la prestazione fuori dai locali aziendali ma comunque entro i limiti di un accordo scritto tra datore e lavoratore, nel quale sono definite le modalità di esecuzione, gli strumenti telematici utilizzati e le modalità di organizzazione dei tempi della prestazione lavorativa;
  • vi è un uguale trattamento economico rispetto agli “insiders” e obbligo di informazione su rischio infortuni e malattie professionali con copertura INAIL.

Per le aziende e per la Pubbliche amministrazioni rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale, organizzativa e di processo che non va confusa con il telelavoro.

Il telelavoro viene definito come quella forma di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell’azienda e degli altri luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa ma, al contempo, funzionalmente e strutturalmente collegato ad essa grazie all’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici. In particolare:

  • il datore ha l’obbligo di eseguire ispezioni per assicurarsi regolarità nello svolgimento del lavoro, un adeguato isolamento dell’attività lavorativa da quella quotidiana e sicurezza, per il dipendente e per le apparecchiature tecnologiche utilizzate;
  • il riposo è obbligatorio per 11 ore consecutive ogni 24 con astensione lavorativa dalla mezzanotte alle 5;
  • l’attività è eseguita mediante le tecnologie dell’informazione e che essa è prestata in un luogo diverso dalla sede dell’impresa.

Diversamente dal telelavoro, per gli smart workers non è più obbligatorio legarsi a un luogo fisico fisso in cui lavorare e l’orario di lavoro è autodeterminato purché si raggiunga l’obiettivo prefissato.

Lo smart working nella Pubblica amministrazione

Lo smart working nella Pubblica amministrazione è stato introdotto e disciplinato dalla Direttiva sullo Smart working e Telelavoro n.3/2017 emanata dalla Ministero della Funzione Pubblica e prevista dalla Legge n. 124/2015 (cd. Riforma Madia). La direttiva contiene gli indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che delegava il Governo alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevedendo l’introduzione di nuove e più agili misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti. La legge 7 agosto 2015, n. 124 all’art. 14 stabiliva, infatti, che le amministrazioni pubbliche, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, adottassero misure organizzative per attuare il telelavoro e per sperimentare, pure per tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di esecuzione della prestazione lavorativa (cosiddetto lavoro agile).

COVID-19: Dalla sperimentazione verso una nuova fase?

Per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il lavoro agile è diventato la modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa con il necessario ripensamento delle logiche organizzative interne ed esterne degli Enti ed amministrazioni. In un contesto normativo in continua evoluzione e a fronte di un’emergenza purtroppo ancora in atto, di seguito si riportano sinteticamente le fonti di rango primario e secondario che hanno maggiormente coinvolto il lavoro agile nella Pubblica amministrazione.

Punto di partenza è il D.P.C.M 11 marzo 2020 in cui viene affermato che “Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.

Sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni è intervenuto anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione per fornire indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche e garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Al fine di tutelare la salute di cittadini e dipendenti, contemperando questa esigenza primaria con la necessità di erogare i servizi essenziali e indifferibili è stata emanata la direttiva 2/2020 recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” Il punto 3 della direttiva in commento prevede che “in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. 8 marzo 2020”. E ancora al punto 4 “Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”

Successivamente, al fine ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, il decreto legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020 n. 18 all’art. 87, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali” ha previsto che “1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e’ la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e’ computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3“.

In questo momento storico così importante, la Pubblica amministrazione sta compiendo una vera e propria rivoluzione che mette al centro le capacità del proprio personale e le nuove tecnologie digitali. L’auspicio è che il termine di questa situazione emergenziale segni per il lavoro agile nella Pubblica amministrazione il definitivo tramonto della fase sperimentale e l’inizio di una nuova era che lo qualifichi a pieno titolo tra i modelli organizzativi della Pubblica amministrazione.

 

FONTI NORMATIVE

Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione Dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”

Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Ministero della Pubblica Amministrazione, Direttiva n. 1/2020 “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”

Ministero della Pubblica Amministrazione, Direttiva n. 2/2020 “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direttiva n. 3 del 2017 in materia di lavoro agile

Ministero della Pubblica Amministrazione, Circolare n. 1/2020 “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”

Ministero dell’Interno, Circolare del 12 marzo 2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Applicazione del lavoro agile”

Ministero della Giustizia, Direttiva 4 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile”

 

DOTTRINA

Formez, Lavoro agile: Il quadro normativo nazionale di riferimento e le modalità applicative nella Regione Siciliana, Webinar del 30 aprile 2020

Ministero della Pubblica Amministrazione, PA: lo smart working nelle Regioni, ecco i dati, 21 aprile 2020

Lavoro agile per il futuro della PA, Dalla sperimentazione all’emergenza. Le evoluzioni dello smart working nella PA, 14 aprile 2020

ENEA, Il tempo dello Smart Working. La PA tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell’ambiente, aprile 2020

Iervolino Paolo, “Smart working”: siamo davvero pronti? in Lavoro e previdenza oggi, 2019, fasc. 5-6

Tiraboschi Michele, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 335/2017

 

Con il contributo di Francesca Favorito e Silvia Braghetta

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